Per domani è previsto il voto di fiducia sul DLL 2228 con le modifiche del maxiemendamento predisposto dal Governo (proposta di modifica n.1.000 – link).
Rispetto al testo approvato il Commissione Bilancio contiene alcune rettifiche al comma 33-ter con l’introduzione di tetti di spesa, quindi a carattere più restrittivo di cui bisogna valutarne le conseguenze.
Di seguito si riporta il testo relativo alla modifiche al patto di stabilità per i Comuni già sciolti per infiltrazioni mafiose.
Dopo il comma 33 dell’art.14 del DL 78/2010 sono inseriti i commi 33-bis e ter.
"33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<<4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del Patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo; prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.>>;
b) dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:
<<7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, né le relative spese in conto capitale sostenute dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis si provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l’anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all’indebitamento netto, e quanto a 2 milioni, per l’anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministero dell’Interno ivi previsto.”.
Si rinvia ai precedenti post per una disamina di tutte le modifiche trattate in questi giorni
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