COMUNICATO STAMPA
INTERROGAZIONE SUL MANCATO RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITA’ NELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
I Consiglieri comunali Giuseppe Sferrazza e Giovanni Picone del gruppo consiliare del PD di Campobello di Licata oggi presentano una seconda interrogazione, dopo quella presentata lo scorso mese di settembre, sul mancato rispetto delle pari opportunità nella Giunta Municipale del Comune di Campobello di Licata e quindi sulla mancanza di Assessori di sesso femminile.
I Consiglieri prendono spunto da una nuova sentenza del TAR Sicilia sulla Giunta di Favara, anch’essa tutta al maschile, caso analogo al Comune di Campobello di Licata, e sull’annullamento del provvedimento del Sindaco di quel Comune.
I Consiglieri comunali chiedono al Sindaco di porre rimedio a tale violazione statutaria che riveste valore precettivo ed a nominare almeno una donna in Giunta.
I Consiglieri invitano l’On.le Bosco del PDL, che ha condotto tale battaglia nel Comune di Favara, a fare analoga iniziativa al Comune di Campobello di Licata ed infine i Consiglieri invitano gli organizzatori della 1^ festa rosa al Comune di Campobello ad intestarsi questa battaglia democratica poiché sarebbe il più bel regalo che potrebbero fare alle donne, proprio in occasione di una festa pensata anche per loro.
Il testo integrale dell’interrogazione sarà reso disponibile sul blog www.giuseppesferrazza.blogspot.com.
Campobello di Licata, 21/7/2010
I Consiglieri comunali del PD di Campobello di Licata
Giuseppe Sferrazza e Giovanni Picone
Testo dell'interrogazione
Al Sindaco del Comune di Campobello di Licata
OGGETTO: Interrogazione con richiesta di risposta scritta ai sensi dell’art.21 del regolamento per il funzionamento del C.C. sul mancato rispetto delle pari opportunità nella Giunta Municipale
I sottoscritti Consiglieri comunali Giuseppe Sferrazza e Giovanni Picone del gruppo consiliare del PD,
premesso che:
- il nostro Statuto Comunale al comma 5 dell’articolo 8 dispone che “in attuazione di quanto previsto dall’art.56 della legge regionale n.26/93, devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per promuovere la presenza dei due sessi nella giunta e negli organi collegiali, nonché negli enti, nelle aziende ed istituzioni da esso dipendenti”;
- in data 29/9/2009, prot.9331, i sottoscritti hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta sulla violazione del comma 5 dell’articolo 8 dello Statuto comunale vigente al Comune di Campobello di Licata in materia di pari opportunità nella Giunta Municipale, a cui è stata data risposta con prot.9516 del 5/10/2009 osservando che le sentenze dei TAR fanno stato soltanto tra le parti in giudizio e che l’art.8, comma 5, dello Statuto “rappresenta una norma di carattere programmatico e non percettivo, stante anche il rinvio all’art.56 alla Legge reg. n.26/93” (leggasi precettivo);
- l’interrogazione prendeva spunto da una sentenza del TAR Puglia sezione di Lecce in cui disponeva per la Provincia di Taranto, su un ricorso di un comitato locale, il ripristino delle pari opportunità nella giunta provinciale e quindi “di procedere alla modificazione delle giunta in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi” in considerazione del fatto che la stessa al momento è composta esclusivamente da uomini mentre lo statuto prevede la presenza di entrambi i sessi e quindi è stato violato il principio di non discriminazione previsto dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
- in data 12/5/2010, prot.6976, le donne del PD di Campobello di Licata hanno inviato una lettera al Sindaco, a cui non è seguita nessuna risposta, per sollecitarlo al ripristino delle pari opportunità nella Giunta Municipale prendendo spunto dalla interrogazione presentata dal gruppo consiliare del PD e dalla lettera del Ministro delle Pari Opportunità On.le Mara Carfagna inviata al Comune di Favara per il mancato rispetto delle quote rosa nella nuova Giunta comunale, su sollecitazione di un Consigliere comunale, e dell’invito dello stesso Ministro a “compiere ogni sforzo – vincendo gli ostacoli che concretamente possano frapporsi nel perseguimento del principio di pari opportunità – per attuare quanto previsto dalla normativa vigente”;
considerato che:
- anche a Campobello di Licata la compagine assessoriale è ancora tutta al maschile, nonostante i noti avvicendamenti dalla scorso anno fino ad oggi, e quindi non vengono garantite le pari opportunità come stabilito dalla normativa vigente e dallo statuto comunale;
- con sentenza del TAR Sicilia, sezione Prima, n.8690/2010 depositata il 19/7/2010 è stato annullato il Decreto Sindacale del Sindaco di Favara in cui si disponeva la composizione della Giunta comunale unicamente da assessori di sesso maschile per violazione dell’art.45 dello Statuto comunale;
- nella sentenza citata la difesa ha rilevato che “il testo del citato art.45 (“Al fine di dare compiutezza ai princìpi di cui all’art. 2, comma 5t, della legge 10 aprile 1991, n. 125, deve essere assicurata la presenza di uomini e donne nella giusta misura non inferiore al 20 % per ognuno di essi”) avrebbe valore unicamente in relazione alla fattispecie di cui al citato art. 2, comma 5, della l. 125/1991, vale a dire quale condizione per l’accesso ai fondi comunitari per la realizzazione di azioni positive di parità” mentre il Tar ha ritenuto che “tale opzione esegetica non è consentita dalla lettera, dalla ratio, e dalla funzione della disposizione statutaria in esame, il cui valore precettivo, in punto di disciplina della composizione della Giunta comunale quanto alla presenza di una quota minima di entrambi i sessi, è diretto ed immediato, e prescinde dalla finalità espressa nella disposizione medesima, che – per come formulata e richiamata - non ne circoscrive affatto l’ambito applicativo, né gli effetti giuridici, ma si limita unicamente ad esplicitare un raccordo normativo con la fonte di rango primario relativa alla promozione delle azioni di pari opportunità”;
- nello specifico il comma 5 dell’articolo 8 dello Statuto di Campobello rinvia all’art.56 della legge regionale n.26/93 che stabilisce “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”.
- quindi anche il Comune di Campobello si trova nelle medesime condizioni della del Comune di Favara e che il comma 5 dell’articolo 8 riveste carattere precettivo e non programmatico così come stabilito dal TAR nel caso di specie di Favara e quindi in aperto contrasto con quanto scritto dal Sindaco nella risposta all’interrogazione del gruppo consiliare del PD;
ritenuto
- importante che il Sindaco di Campobello di Licata ponga fine alla violazione dello Statuto comunale vigente come ha già annunciato il suo collega di Favara con tempestive dichiarazioni di stampa;
- altresì importante che tale decisione politica venga presa a prescindere e comunque prima di un eventuale ricorso al TAR anche per il valore precettivo della norma statutaria vigente,
tutto quanto premesso, considerato e ritenuto per sapere, tramite risposta scritta:
- se è Sua intenzione sanare la violazione di cui al comma 5 dell’articolo 8 dello Statuto comunale vigente al Comune di Campobello di Licata e quindi procedere tempestivamente al rispetto delle pari opportunità nella Giunta Municipale e quindi alla nomina di almeno una donna anche in relazione alle motivazioni dell’ultima sentenza del TAR Sicilia, sezione Palermo n.8690/2010 depositata il 19/7/2010, in cui si sancisce che la “funzione della disposizione statutaria in esame, il cui valore precettivo, in punto di disciplina della composizione della Giunta comunale quanto alla presenza di una quota minima di entrambi i sessi, è diretto ed immediato, e prescinde dalla finalità espressa nella disposizione medesima, che – per come formulata e richiamata - non ne circoscrive affatto l’ambito applicativo, né gli effetti giuridici, ma si limita unicamente ad esplicitare un raccordo normativo con la fonte di rango primario relativa alla promozione delle azioni di pari opportunità”.
Campobello di Licata, 21/7/2010
I Consiglieri Comunali
Sentenza TARS Sicilia 8690 (LINK)
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