Pubblico l'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata ieri al Sindaco di Campobello sull'aumento della tassa sui rifiuti e sull'invito a ritirare il provvedimento o alla variazione dello stesso poiché l'aumento non può essere applicato da quest'anno ma dal prossimo.
Ecco il testo dell'interrogazione con il link al parere della Corte dei Conti, Toscana
INTERROGAZIONE SULL'AUMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Al Signor Sindaco del Comune di Campobello di Licata
E p.c. Collegio revisore dei conti
Oggetto: interrogazione con richiesta di risposta scritta ai sensi dell’art.21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sull’aumento della TARSU 2009.
I sottoscritti consiglieri comunali Giuseppe Sferrazza e Giovanni Picone del gruppo consiliare del PD,
premesso che:
- con decreto sindacale n.38 del 30/10/2009 si è provveduto ad aumentare le tariffe TARSU 2009 del 150% nel caso di utenze categoria C e del 160% per le rimanenti categorie;
- l’aumento tariffario, non potendo avere un effetto retroattivo, decorrerà dal 1° novembre per cui ciò comporterà l’aumento del 25% della bollettazione TARSU rispetto alla situazione ante modifica con un maggiore importo previsionale di 193 mila euro (stima fatta sulla base delle tariffe e delle base imponibili fornite dall’ufficio entrate);
- nonostante le tariffe siano bloccate dal 2004 in questi anni sono aumentate le basi imponibili anche in virtù delle disposizioni della finanziaria 2005 per cui aggiungendo a tale aumento anche le variazioni tariffarie si passa da una bollettazione TARSU 2004 pari a 614 mila euro ad una bollettazione previsionale per il 2009 pari a 955 mila con un incremento del 56% pari ad un importo di 341 mila euro;
considerato che:
- i cittadini di Campobello non hanno ancora ricevuto le bollette per gli anni 2007, 2008 e 2009 e che nel caso il prossimo anno le ricevessero tutte e tre sarebbe auspicabile una dilazione di pagamento;
- nel decreto sindacale è citato il comma 1-bis dell’art.54 del D.lgs. n.446/97 che dispone: “le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;
- una recentissima sentenza del TAR Palermo (n.1550/2009 reg. sen.) è entrata nel merito sulle competenze per la determinazione delle tariffe e sulla motivazione dell’atto stabilendo nel caso specifico che, anche se non decisiva ai fini della definizione della controversia, la competenza sia del consiglio comunale ai sensi dell’art.32 lett. g) della legge nazionale 142/90 così come recepita dalla legge regionale 48/91 e ravvisando un difetto di motivazione e di istruttoria tale che nel provvedimento “non risulta ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine al cospicuo aumento della tariffa”, ciò in palese contrasto con quanto espressamente richiesto dal comma 2 dell’art.69 del D.lgs.507/93 secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, deve dar conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonché “dei dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima di copertura del costo: tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni” (TAR Sardegna, sez II, n.411 dell’11/3/2008);
- anche nel decreto sindacale n.38 non è dimostrato questo rilevante incremento del costo, infatti non ci sono tabelle allegate per cui c’è un difetto di motivazione o di istruttoria nell’atto;
- nel futuro si applicherà la TIA che prevede la copertura integrale del servizio, mentre ad oggi vige ancora il regime transitorio per cui si applica la TARSU che prevede ai sensi del D.lgs. 507/93 la copertura parziale del servizio, con un minino del 50% nel caso dei Comuni;
- a tal fine non è chiaro, ai sensi degli artt.58 e 61 del D.lgs.507/93, quale sia il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti a partire dal 2004 ad oggi e la percentuale di copertura del servizio;
- una recente delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n.4/2009 del 5/2/2009, che si allega, nell’esprimere un parere in ordine alla possibilità per un Comune, successivamente al termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e prima del termine (30 novembre) per l’assestamento del bilancio di previsione, di variare le tariffe TARSU dell’anno in corso ha scritto che il comma 1-bis dell’art.54 del D.lgs.446/97, che consente di variare le tariffe in corso d’anno in caso di rilevanti incrementi dei costi, si applica alle entrate extratributarie e non a quelle tributarie;
- tale interpretazione della Corte “corrisponde sia ai principi della norma stessa che ai principi informatori della potestà tributaria locale, confermati dall’art.3 comma 1 dello Statuto dei Contribuenti (Legge 27 luglio 2000, n.212 e s.m.) per il quale, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”;
- come si evince dalla delibera della Corte dei Conti laddove il legislatore abbia voluto introdurre deroghe lo ha fatto esplicitamente con appositi provvedimenti normativi;
- quindi essendo la TARSU un’entrata di natura tributaria, per come si evince anche al bilancio di previsione del Comune di Campobello di Licata, secondo la delibera della Corte dei Conti le variazioni alla TARSU, dopo l’approvazione del bilancio di previsioni, non si applicano nell’anno in corso ma da quello successivo;
- quindi le variazioni tariffarie di cui al decreto Sindacale n.38 del 30/10/09 non troverebbero applicazione nei mesi di novembre e dicembre 2009,
per quanto premesso e considerato i sottoscritti consiglieri comunali ai sensi dell’art.21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
CHIEDONO AL SINDACO
di sapere:
1) quale sia, ai sensi degli artt.58 e 61 del D.lgs.507/93, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti a partire dal 2004 ad oggi e la percentuale di copertura del servizio;
2) quale siano i rilevanti incrementi del costo del servizio come scritto nel decreto sindacale n.38 del 30/10/2009 tali da giustificare l’aumento delle tariffe, con una specifica sull’aumento dei costi nei mesi di novembre e dicembre tali da giustificare il forte aumento delle tariffe;
3) alla luce della sentenza del TAR Palermo n.1550/2009 depositata l’1/10/09 e della delibera n.4/2009 del 5/2/2009 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, se è Sua intenzione, per le superiori premesse e considerazioni, di ritirare in autotutela il decreto sindacale n.38 del 30/10/2009 o comunque di variarlo precisando la non applicazione per i mesi di novembre e dicembre del 2009;
4) se è comunque Sua intenzione di mantenere il decreto sindacale per l’anno 2010, fermo restando la necessità, nel caso di permanenza dell’atto, di un’adeguata motivazione ed istruttoria per come richiesto dal comma 2 dell’art.69 del D.lgs.507/93 e se può fornirci, nel caso, un parere di legittimità del segretario comunale.
Campobello di Licata, 11/11/2009
Firmato
Delibera della Corte dei Conti (Link)
Sentenza del TAR (link)
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