venerdì 25 giugno 2010

Il PD di Campobello ed il patto di stabilità

COMUNICATO STAMPA
IL PD DI CAMPOBELLO DI LICATA ED IL PATTO DI STABILITA’


Il gruppo consiliare del PD di Campobello di Licata comunica che il Senatore Lumia ha presentato in Commissione Bilancio del Senato un emendamento alla manovra finanziaria che, se approvato, risolverebbe il problema del rispetto del patto di stabilità per i Comuni che hanno subito un provvedimento di rigore quale lo scioglimento per infiltrazioni mafiose e quindi anche per il Comune di Campobello di Licata.

L’emendamento incide su due aspetti, il primo riguarda il periodo temporale preso come base di riferimento del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità, mentre il secondo “sterilizza” ovvero esclude dal calcolo del saldo, tutte le risorse finanziarie (otre 5 milioni di euro) trasferite dallo Stato al Comune durante il periodo di scioglimento per effettuare investimenti (commi 704 e 707 della legge 296/2006).

Il gruppo consiliare del PD, dunque, ha fatto la sua parte nonostante l’azione solitaria dell’Amministrazione Comunale e per grande senso di responsabilità vuole evitare polemiche proprio per cercare di salvare la Comunità, tuttavia non possiamo non evidenziare come l’azione fin qui condotta dal Sindaco è stata inconcludente atteso che tra gli emendamenti proposti al Senato dall’ANCI (Associazioni Nazionale Comuni d’Italia) ci sono solo proposte che indirettamente aiuterebbero il Comune di Campobello (come lo sblocco del 4% dei residui o gli interventi relativi all’edilizia scolastica, l’eliminazioni delle sanzioni) ma non c’è nessun emendamento che direttamente riguardi i Comuni sciolti per mafia, come quello presentato dal Sen. Lumia, e che risolverebbe definitivamente il problema del Comune di Campobello.

Gradiremmo sapere, altresì, quali sono gli emendamenti presentati dalla sua maggioranza per il Comune di Campobello di Licata.

Il testo dell’emendamento è disponibile nel sito del Senato al seguente indirizzo (link), ovvero nel blog
www.giuseppesferrazza.blogspot.com .

Campobello di Licata, 25/6/2010

Proposta di emendamenti dell'ANCI (link)


Iter del DL 78/2010 (link)

Testo dell'emendamento
Proposta di modifica n. 11.97 al DDL n. 2228

11.97
LUMIA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 4-bis con il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziari precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno».
b) dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dagli stanziamenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 né le relative spese in conto capitale sostenute dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. l4-bis.
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(lnformatizzazione della pubblica amministrazione)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:
a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni. di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.
8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione».
all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:
«16. A decorrere dal 1º gennaio 2011, per le finalità individuate dai comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monito raggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari; le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici dei Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1º gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.
16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;
dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n, 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento''.

I Consiglieri comunali del PD di Campobello di Licata
Giuseppe Sferrazza e Giovanni Picone

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