MOZIONE AI SENSI DELL’ART.14 DELLO STATUTO COMUNALE VIGENTE PER LA DISCIPLINA DEL “LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO”
Premesso:
- che l’art. 7-ter, comma 12, lettera a), del cosiddetto decreto incentivi, DL n.5/2009, convertito in legge 33/2009 (GURI n.85 dell’11/4/09), consente espressamente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui all’art. 70, comma d), del D.Lgs. n.276/2003;
- che le prestazioni di cui all’art. 70, comma d), del D.Lgs. n.276/2003 sono le attività lavorative di natura occasionale, rese nell’ambito “di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico”;
- che le prestazioni nel su indicato settore possono essere rese da qualsiasi categoria di lavoratori, tanto disoccupati quanto occupati, ivi compresi gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa, nonché dalle casalinghe, dai pensionati e dagli studenti, quest’ultimi secondo ben precise modalità e termini;
- che a chiarimento di quanto sopra, l’INPS ha emesso diverse circolari sulle modalità di applicazione dell’art.70 del D.Lgs. n.276/2003;
- che il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher da 10 euro lordi, euro 7,50 netti per ogni ora lavorata) che garantiscono copertura previdenziale presso l’INPS e assicurativa presso l’INAIL. Inoltre, la retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è cumulabile con trattamenti pensionistici. I voucher sono riscuotibili da parte del prestatore presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale;
Considerato:
- che l’avvalersi di questo strumento permette di superare il problema degli incarichi di collaborazioni medio-basse;
- che l’utilizzo di tale strumento permette all’Amministrazione Comunale di intervenire tempestivamente nell’utilizzo di risorse umane per le fattispecie di cui all’art.70 citato, soprattutto quando non riesce a farvi fronte con il proprio personale interno e la dimensione dell’evento non giustifica il ricorso ad appalti di servizi;
- che l’attività prestata resta una forma di collaborazione occasionale, dalla quale non deriva la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato;
- che l’utilizzo dei voucher nella pubblica amministrazione è anche una misura anti-crisi;
Ritenuto che sia necessario provvedere alla disciplina del lavoro occasionale accessorio nel nostro Comune,
per quanto premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio Comunale di Campobello di Licata
INVITA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ad attivare la procedura di lavoro occasionale accessorio, nei limiti indicati dalla specifica normativa, per soddisfare eventuali esigenze lavorative di carattere occasionale, discontinue e saltuarie;
- ad utilizzare a tal fine i soggetti che, a seguito di pubblicazione di un bando di ricerca di personale, abbiano espresso la propria disponibilità a svolgere lavoro di natura occasionale presso il Comune di Campobello di Licata, con pagamento mediante voucher;
- a prevedere nel bando di ricerca del personale delle priorità per le diverse tipologie di lavoro attivabili, ad esempio l’utilizzo di donne nei lavori caritatevoli o di solidarietà, oppure dei giovani nelle manifestazioni sportive, culturali e fieristiche, e comunque un criterio di rotazione per evitare che si utilizzino sempre, o quasi sempre, le stesse risorse umane;
- ad utilizzare tale strumento con la massima trasparenza, rispettando il principio di pari opportunità, di non discriminazione e di buona amministrazione.
Campobello di Licata, 14/01/2010
firmato
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