COMUNICATO STAMPA
ULTERIORE NOTA DI RISPOSTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA MANCATA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARSU
Alcuni giorni fa il Capogruppo Giuseppe Sferrazza del PD di Campobello di Licata ha inviato una ulteriore lettera al Presidente in merito alla mancata convocazione del Consiglio comunale per la modifica al regolamento TARSU respingendo le accuse relative al mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari per la mancanza della formale proposta di delibera i cui contenuti, ancorché non inseriti in un’autonoma proposta allegata, erano esplicitati nella richiesta stessa, avendo dunque “i dettami previsti dalle norme di diritto amministrativo”.
Il Capogruppo ha ricordato che, comunque, la formulazione della proposta di delibera (allegata per comodità in precedenti richieste) è demandata ai funzionari, per il rispetto della separazione tra indirizzo e gestione, i quali la redigono tenendo conto della normativa che governa la materia, per come è accaduto in una precedente delibera consiliare in cui nonostante fosse stata allegata la proposta di delibera dal Capogruppo è stata predisposta nuovamente dal funzionario.
Nella lettera il capogruppo respinge anche le accuse di mancanza di rispetto istituzionale verso la figura del Presidente, addebitando al Presidente stesso una condotta poco rispettosa verso il Capogruppo del PD, il quale, così come qualsiasi altro consigliere di opposizione, quando propone un intervento, un’interrogazione, una proposta di delibera o qualsiasi altro atto non si avvale, a differenza del Presidente, di una struttura amministrativa di supporto, composta da Funzionari e dal Segretario comunale, così da essere preciso e formale dal punto di vista tecnico-giuridico, anche se per la verità dai contenuti della nota del Presidente non sembrerebbe.
Il Capogruppo ha sottolineato che il Presidente era ed è nelle condizioni, dunque, di “procedere alla richiesta dei necessari pareri affinché la proposta di delibera, al cospetto del Consiglio, sia valida anche ai fini normativi”, procedendo altresì alla pubblicazione della modifica regolamentare nell’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ed infine ha criticato il modo con cui ha interpretato il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Campobello di Licata nel 1° anno di consiliatura e dunque l’atteggiamento in Consiglio comunale, con ripetute votazioni in sintonia con la maggioranza, venendo meno sistematicamente al ruolo di imparzialità, e fino anche, come sottolineato in una seduta consiliare, al mancato voto favorevole sull’istituzione della Commissione consiliare di garanzia e controllo, strumento volto a garanzia delle minoranze consiliari.
Il gruppo consiliare del PD si augura che d’ora in avanti ci sia nell’interesse della cittadinanza un rapporto più collaborativo tra il Presidente ed i Consiglieri di opposizione.
Il testo integrale della lettera sarà reso disponibile sul blog www.giuseppesferrazza.blogspot.com.
Campobello di Licata, 11/8/2010
I Consiglieri comunali del PD di Campobello di Licata
Giuseppe Sferrazza e Giovanni Picone
Testo della lettera
Prot. n. ……………… del 9/8/2010
Al Presidente del Consiglio comunale
e p.c. al Segretario generale
SEDE
Oggetto: Diffida ad adempiere alla richiesta di convocazione del C.C. – Prot. N. 8754 del 22.06.2010 – con all’ordine del giorno la modifica del regolamento T.A.R.S.U.
Riscontro nota prot.10693 del 6/8/2010 del Presidente del Consiglio comunale
Il sottoscritto capogruppo consiliare del PD evidenzia al Presidente del Consiglio comunale che è Lui stesso a mancare di rispetto verso la figura istituzionale che ricopre, basta ad esempio richiamare la nota di cui in oggetto o l’atteggiamento in Consiglio comunale, con ripetute votazioni in sintonia con la maggioranza, venendo meno sistematicamente al ruolo di imparzialità, e fino anche, come sottolineato in una seduta consiliare, al mancato voto favorevole sull’istituzione della Commissione consiliare di garanzia e controllo, strumento volto a garanzia delle minoranze consiliari.
La Sua ultima nota è altresì irrispettosa perché non tiene conto del fatto che il sottoscritto, così come qualsiasi altro consigliere di opposizione, quando propone un intervento, un’interrogazione, una proposta di delibera o qualsiasi altro atto non si avvale, a differenza Sua, di una struttura amministrativa di supporto, composta da Funzionari e dal Segretario comunale, così da essere preciso e formale dal punto di vista tecnico-giuridico, anche se per la verità dai contenuti della Sua nota non sembrerebbe.
Se Lei non si fosse fermato alla forma ma avrebbe guardato la sostanza si sarebbe accorto che la richiesta di convocazione del Consiglio, prot.8754 del 22/6/2010, contiene anche la proposta di delibera, ancorché non formalmente proposta come autonoma proposta allegata, ed infatti alla fine delle richiesta è specificato che “si propone di inserire un nuovo comma all’art.5 del regolamento TARSU” dettagliando il contenuto del nuovo articolo, rinviando per la relazione illustrativa alla considerazioni contenute nella richiesta, in ossequio con quanto stabilito dall’art.1, lette. e) della L.R. 48/1991 che demanda al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte e quindi all’art.20 del citato regolamento che stabilisce solamente che il diritto di iniziativa dei Consiglieri si esplica “mediante la presentazione di proposte di deliberazione” e come modalità che la “proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario comunale per l’istruttoria”.
Ha, infatti, “i dettami previsti dalle norme di diritto amministrativo (premessa, preambolo, motivazione, norme di azione e/o presupposti giuridici, dispositivo)”, basta fare un semplice confronto tra la richiesta di convocazione del 22/6/2010 e la “dovuta proposta di delibera”, che si allega, con pari data, e che poteva essere predisposta dai funzionari, così come è accaduto con la delibera consiliare n.24 del 12/5/2010 dove, nonostante la “dovuta proposta di delibera” presentata dal sottoscritto e dal Consigliere Picone, la stessa è stata predisposta nuovamente dal funzionario.
Ed infatti “Per ciò che concerne invece la formulazione della proposta di deliberazione si ritiene che essa, in ossequio al principio di separazione tra indirizzo e gestione, venga effettuata senz’altro da un organo tecnico, che la redige tenendo conto della normativa che governa la materia ecc.” (Gli atti amministrativi del Comune, pag.231 – Maggioli Editore).
Per quanto riguarda la copertura finanziaria ci ritroviamo nelle stesse condizioni della proposta di deliberazione predisposta dal funzionario responsabile concernente modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, successivamente approvata con deliberazione n.25 del 12/5/2010.
Era ed è nelle condizioni, dunque, di “procedere alla richiesta dei necessari pareri affinché la proposta di delibera, al cospetto del Consiglio, sia valida anche ai fini normativi”, procedendo altresì alla pubblicazione della modifica regolamentare nell’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Invece, Lei sia nella sua prima che nella seconda nota si è limitato a dire solamente “di non potere dare corso alla richiesta in oggetto in quanto pervenuta tardivamente rispetto a detti termini”, ovvero di convocare il Consiglio entro il 30 giugno per consentire di introdurre le modifiche al regolamento TARSU fin da 1° gennaio 2010, oppure “quanto richiesto non era fattibile stante i termini dettati dalle vigenti norme statutarie, in netto contrasto con i termini di approvazione del bilancio di previsione (30.06.2010) tale da consentire l’efficacia della variazione regolamentare del 01.01.2010” oltre alla sua libera interpretazione di considerare la diffida come nuova richiesta di convocazione del Consiglio, nulla affermando in merito alla “dovuta proposta di delibera”, affermazioni contenute solo nella Sua ultima nota del 6 agosto u.s.
Le ricordo che ai sensi del comma 5 dell’art.23 dello Statuto comunale che qualora “la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione” e non mi sembra che Lei abbia allegato né alla prima, né alla seconda e neanche alla terza nota il “conforme parere del segretario comunale” di cui al comma 5 citato ed inoltre ai sensi del comma 3 dell’art.20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che la proposta di deliberazione “è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario comunale per l’istruttoria di cui all’art.1 comma 1° lettera i) della L.R. n.48/91. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento la proposta di deliberazione, completata l’istruttoria amministrativa, viene trasmessa alla Commissione permanente, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunale al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo”.
Se ha seguito, rigorosamente, le disposizioni di cui al comma 5 dell’art.23 dello Statuto comunale e del comma 3 dell’art.20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale può gentilmente indicarmi gli estremi e trasmettermi copia del parere del segretario comunale e della comunicazione ai capigruppo? Tralascio il parere della Commissione permanente visto che Lei non ha mai provveduto ad insediarla, nonostante il Regolamento preveda il rilascio obbligatorio del parere alle proposte di delibera.
Visto, dunque, il Suo atteggiamento nei confronti di questa parte del Consiglio comunale ritengo superflua ogni ulteriore lettera sull’argomento riservandomi dunque l’esercizio dei poteri concessi dalla norma a tutela dei miei diritti, ai sensi dell’art.24 della legge regionale 44/1991, non prima di averLe ricordato che ha ancora lavorare per pretendere il pieno rispetto verso la Sua figura Istituzionale e La prego di non confondere mai, né Lei né qualsiasi altra persona, vicina o lontana, la stima alla persona, mai messa in discussione, con il rispetto verso la Sua figura istituzionale, ovvero il modo con cui ha interpretato il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Campobello di Licata nel 1° anno di consiliatura.
Cordiali Saluti.
Campobello di Licata, 9/8/2010
Firmato
Proposta di delibera allegata
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOBELLO DI LICATA
Visto
- il regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 4/2/2003;
Considerato che:
- nel corso delle ultime due sedute consiliari i Consiglieri comunali hanno concordato unanimemente di chiedere un incontro all’Assessorato all’Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità ed un parere sul comportamento che il Comune di Campobello di Licata deve adottare per quantificare il costo del servizio di igiene pubblica per l’anno 2010 e le modalità di copertura del costo, in considerazione del fatto che nessun bilancio di previsione è stato approvato dalla Società di ambito per l’anno 2010 così come nessun piano industriale è stato adottato;
- anche quest’anno trova applicazione nel nostro Comune la TARSU, tassa disciplinata dal D.lgs. 507/93;
- il comma 3-bis dell’art.61 del D.lgs.507/93 stabilisce che “Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all’articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani”;
- il regolamento di cui all’art.68 del D.lgs.507/93 è il regolamento TARSU;
- prevedere l’ipotesi di cui al comma 3 bis consentirebbe di diminuire il costo del servizio da ribaltare ai cittadini attraverso la percentuale di copertura del servizio e dunque una ricaduta sul ruolo TARSU con alleggerimento della tassa per i cittadini;
- il comma 169 dell’art.1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- le medesime considerazioni possono essere fatte per le modifiche ai regolamenti;
- dunque, nelle more dell’incontro che si terrà presso l’Assessorato per definire il costo del servizio di igiene urbana, è necessario prevedere una modifica al regolamento TARSU non oltre i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, previsti, dal DM del 29/4/2010, per il 30/6/2010, allo scopo di applicare per l’anno 2010 le nuove disposizioni, in ossequio alla normativa vigente, altrimenti le stesse si applicano a partire dal 1° gennaio 2011;
Ritenuto
- importante procedere alla modifica del Regolamento TARSU per dedurre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 15 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani e quindi di abbassare l’esoso costo del servizio di igiene urbana ad addebitare ai cittadini di Campobello,
per quanto visto considerato e ritenuto il Consiglio Comunale di Campobello di Licata
DELIBERA
- di modificare il Regolamento TARSU adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 4/2/2003 introducendo un nuovo comma all’art.5 che così recita:
“Ai sensi dell’art.61 comma 3 bis del D.lgs.507/93 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, è dedotto dal costo complessivo dei servizi gestiti in regime di privativa un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani”.
Campobello di Licata, 22/6/2010
Firmato
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