mercoledì 17 novembre 2010

Perché il PD si è astenuto sulla nuova convenzione rifiuti

COMUNICATO STAMPA
PERCHE’ IL PD SI E’ ASTENUTO SULLA NUOVA CONVENZIONE RIFIUTI
I Consiglieri comunali sono stati costretti ad affrontare con urgenza la proposta di approvazione della convenzione tipo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti, vista la chiusura della discarica di Siculiana per il Comune di Campobello, problema che non nasce oggi ma si è ripetuto più volte nel corso di questi mesi.
Tale convenzione disciplina il servizio a partire dal 1° gennaio 2010 ma arriva in fretta e furia in Consiglio solo nel mese di Novembre, non consentendo ai Consiglieri un adeguato approfondimento.
La convenzione, che contiene alcuni elementi positivi, non sarà pienamente operativa poiché rimarrà sospesa in molti dei suoi aspetti per le osservazioni fatte dalla Dedalo ed inoltre avrà vita breve perché nei prossimi mesi la Dedalo Ambiente SpA, ai sensi della legge regionale 9/2010, cesserà la sua gestione, per il passaggio al nuovo Ambito Territoriale Ottimale provinciale, e dunque sarà necessario un nuovo contratto.
Tra i punti deboli della Convezione spicca su tutti il mancato impegno al raggiungimento della raccolta differenziata nelle percentuali stabiliti dalla legge, c’è solo un generico riferimento all’incremento della raccolta differenziata per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, stesse parole riprese dal vecchio contratto ed obiettivi mai raggiunti.
Per tali motivi il gruppo consiliare del PD si è astenuto.
Ma c’è di più.
I Consiglieri comunali del PD ritengono che il vecchio contratto di servizi stipulato nel 2005, ancorché inapplicabile in alcune parti e soggetto a diversi contenziosi, e le nome nel frattempo approvate in tema di rifiuti già consentivano al Comune di trasferire somme a titolo di acconto alla Dedalo anche per far fronte alle continue emergenze in materia di rifiuti.
Già con un autorevole parere pro veritate reso nel mese di maggio del 2009 un avvocato aveva ad esempio dichiarato che il Comune poteva, in presenza del contratto di servizio del 2005 e del contenzioso in atto, versare alla Dedalo la TARSU riscossa. Al momento, ad esempio, il Comune ha riscosso la TARSU 2005 e 2006 che complessivamente ammonta ad un milione di euro.
Ed inoltre la legge regionale 19/2005 pone l’obbligo ai Comuni di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l’integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d’ambito.
Quindi a nostro giudizio l’Amministrazione comunale poteva già trasferire alcune somme alla Dedalo, non è stato fatto e di questo ne portano la responsabilità.
Il testo integrale dell’intervento presentato dal gruppo consiliare del PD ieri sera sarà reso disponibile nel blog www.giuseppesferrazza.blogspot.com.
Campobello di Licata, 17/11/2010
I Consiglieri comunali del PD di Campobello di Licata
Giuseppe Sferrazza e Giovanni Picone



Intervento scritto del gruppo consiliare del PD depositato ieri in Consiglio Comunale


INTERVENTO SULLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI
A distanza di pochi giorni dalla discussione del bilancio di previsione 2010 ci ritroviamo ad affrontare un argomento quanto delicato quanto importante per la nostra Comunità, ovvero la gestione dei rifiuti sul territorio.


I giorni per affrontare tale argomento sono stati veramente pochi se si pensa che giovedì scorso si è tenuta la conferenza dei capigruppo, il giorno successivo è stato convocato il Consiglio comunale e stasera stiamo discutendo dell’argomento in questione.


Di questo ce ne rammarichiamo, ma soprattutto ci scusiamo se non abbiamo potuto approfondire l’argomento, come meritava di essere affrontato.


Oggi dovremmo approvare la nuova convenzione tipo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti tra il nostro Comune e la Dedalo Ambiente, Autorità d’Ambito e nello stesso tempo soggetto gestore, per tamponare un’emergenza ovvero il pagamento delle somme dovute, che ammonterebbero a 3,4 milioni di euro, per il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Siculiana, gestita dalla società Catanzaro, ed il relativo impegno formale preso dall’Amministrazione Comunale in sede di conferenza dei servizi presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti lo scorso 5 ottobre, riunione dove il Presidente della Dedalo ha dichiarato che “buona parte della sofferenza di liquidità all’ATO AG3 è relativa alla morosità del Comune di Campobello di Licata”, frase inaccettabile ribadita anche dal Sindaco di Ravanusa sottolineando come “il debito del Comune di Campobello di Licata ha in parte determinato la situazione di crisi in cui versa l’ATO AG3”. Nella stessa riunione il Sindaco si impegnava “a versare l’importo di 1 milione e mezzo di euro alla Dedalo Ambiente che provvederà a sua volta a versare quanto dovuto alla ditta Catanzaro”.


È notizia di ieri che nuovamente sono stati chiusi i cancelli della discarica di Siculiana al Comune di Campobello di Licata, per un presunto debito che supera l’importo di 800 mila euro.
La bozza di tale convenzione è stata predisposta, ai sensi della delibera di giunta n.54 del 29/6/2010, dal funzionario Nigro anche se tale compito era stato affidato con lettera del 5/11/2009, prot.10923, all’avv. Rubino per tenere conto delle problematiche giudiziali in essere tra le parti, con un contratto a tempo determinato che permetta al Comune di Campobello di Licata dal mese di dicembre 2009 di poter onorare il costo del servizio di igiene urbana.


Quindi è passato un anno da quella lettera ed ora con urgenza si invita il Consiglio ad approvare il documento.


È opportuno partire dai contenziosi tra Comune e Dedalo per affrontare l’argomento, l’ultimo dei quali è il ricorso al TAR notificato il 3/11/2010 per l’annullamento della delibera di Giunta Municipale n.54 del 29/6/2010 avente ad oggetto “Atto di indirizzo in ordine al rapporto tra Comune di Campobello di Licata e Dedalo Ambiente AG3 S.p.A., alla determinazione delle tariffe unitarie della TARSU e agli adempimenti conseguenti ai sensi dell’art.21, comma 17, L.R. 19/2005 per la predisposizione del bilancio di previsione”. Tra gli argomenti contestati nel ricorso vi è anche la predisposizione della nuova convenzione, da sottoporre al Consiglio Comunale, per la ridefinizione del nuovo rapporto convenzionale in ordine al trasferimento delle competenze alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. in materia di servizi di igiene pubblica, a decorrere dal 1/1/2010 e, comunque, di tutti gli atti amministrativi e procedurali presupposti e conseguenti.


Tra le doglianze del ricorso c’è la violazione e falsa applicazione dell’art.23 del D.Lgs. 22/1997, Decreto abrogato dall’art.264, comma 1, lett. i). del D.lgs. 152/2006. Tale articolo disciplina la gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali ed in tali ambiti le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni.


Il nostro Ambito Territoriale Ottimanale (ATO), uno dei ventisette complessivi, come tutti sappiamo, è composto da 7 Comuni: Campobello, Canicattì, Camastra, Naro, Licata, Ravanusa e Palma di Montechiario.


Gli Ambiti Territoriali Ottimali sono stati abrogati dalla legge 191/2009 e nello specifico dal comma 186-bis dell’art.2 che prevede che decorso un anno dalla entra in vigore della legge, ovvero dal 1/1/2011, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui all’art.201, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, del D.lgs.152/2006, ed “ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo”. Entro il medesimo periodo le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.


Nella Regione Sicilia ciò è avvenuto con la legge regionale 9/2010 che disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinanti in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs.152/2006.


Ma prima di fare un cenno alla legge regionale 9/2010 è necessario ricordare ai presenti i contenuti dell’art.201, abrogato e dal 1/1/2011 non più in vigore.


Tale articolo stabilisce che agli ATO sono affidati l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. L’Autorità d’ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza ed a tal fine adotta un apposito piano d’ambito.


Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall’Autorità d’ambito, sono affidate, alcune attività tra le quali: la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.


La legge regionale 9/2010 ha riordinato gli ATO, che sono passati a 10, uno per provincia oltre a quello delle isole minori, per cui dal 1° gennaio 2011 cambia tutto e la gestione del servizio deve essere affidata dal nuovo ATO che coinciderà con la Provincia, e dunque il contratto di gestione oggetto di approvazione sarà inutile, ragione per cui già per questo argomento è opportuno non approvare la convenzione, poi perché riguarda solo il Comune di Campobello e non tutti gli altri Comuni della Provincia di Agrigento che faranno riferimento all’ATO provinciale, e poi anche perché la maggior parte degli articoli della convenzione rimarranno sospesi.


Altro contenzioso riguarda i tre decreti ingiuntivi  della Dedalo (n.183/2010, n.190/2010 e n.206/2010) per il mancato pagamento delle fatture relative al servizio di igiene urbana per gli anni 2008, 2009 e parte 2010, per un totale complessivo di 2,8 milioni di euro oltre interessi legali, spese generali, IVA e CPA come per legge, e dunque per una quota parte relativa al periodo della nuova convenzione. Quindi noi proponiamo una nuova convenzione che disciplina l’anno 2010 e nel frattempo la Dedalo ci ha notificato il decreto ingiuntivo anche per l’anno 2010.


Altri contenziosi riguardano:


-          l’impugnazione del Comune di Campobello, insieme ai Comuni di Naro e Camastra, della delibera assembleare dei soci dello scorso 6 maggio in cui si è bocciata la proposta di ripartire il costo in funzione della popolazione effettiva in luogo di quella stabilita in sede di costituzione della società nel lontano 2002;


-          Ricorso del Comune di Campobello al TAR (RG 1713/08) in data 19/7/2008 per il riconoscimento del credito di 8,6 milioni di euro quale corrispettivo (8,3 milioni di euro) per il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Contrada Bifara-Favarotta per il periodo 08/2004 – 12/2007, del valore degli automezzi trasferiti alla Dedalo (127 mila euro), per le spese affrontate dal Comune per aver gestito in norme e per conto della Dedali il servizio dall’1/1/2005 al 31/5/2005 (156 mila euro);


-          Ricorso incidentale della Dedalo in data 24/9/2008 per il riconoscimento del credito vantato nei confronti del Comune di Campobello di 5,6 milioni di euro, per la fatturazione del servizio (5,1 milioni di euro), per alcuni interventi effettuati dalla LAES Srl per la manutenzione della discarica (500 mila euro) e prelievi straordinari di percolato.


Ricordiamo, altresì, che c’è stato un periodo in cui i due Enti sembrava volessero chiudere il contenzioso in sede extragiudiziale ed infatti, facendo seguito ad una riunione dei Sindaci, la Dedalo inviò una nota lo scorso mese di febbraio all’Assessorato all’Energia in cui si chiese la nomina di un funzionario, ma ad oggi nulla è stato fatto.


Come sappiamo, inoltre, ai sensi della lettura combinata dei commi 1, 2 e 12 dell’art.19 della LR 9/2010, nonché dell’art.45 comma 6 della LR 11/2010 i consorzi e le società di ambito costituiti ai sensi dell’art.201 del D.lgs.152/2006 pervengono alla liquidazione attraverso due fasi, la 1^ relativa al periodo preparatorio della procedura di liquidazione, antecedente alla costituzione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.) e la 2^ la liquidazione, successiva alla costituzione delle S.R.R. Tali aspetti sono stati chiariti con la lettera del 20/5/2010 il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.


Siamo, al momento, nella fase in cui i soggetti preposti all’amministrazione dei consorzi e delle società di ambito provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva accertate alla data del 31/12/2009 ed all’accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d’ambito, sostenuti agli enti locali, ai sensi dell’art.21, comma 17, della LR 19/2005, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU.


Alla data di costituzione delle S.R.R. i consorzi e le società d’ambito provvederanno alla nomina del liquidatore, nomina che può avvenire anche in una fase precedente.


Le nuove S.R.R., approvato il piano d’ambito, espleteranno le procedure di gara ed affideranno il servizio. Il nuovo piano d’ambito curerà l’impostazione del contratto di servizio, evidenziando lo standard minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi costi, volti a migliorare lo standard.


Le disposizioni finali e transitorie della legge 9/2010 stabiliscono che “alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n.152, sono posti in liquidazione” e comunque che “fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d’ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge” ovvero entro il 12/4/2011. Dunque gli ATO dall’entrata in vigore della legge regionale sono posti in liquidazione, secondo la legge nazionale i vecchi ATO non esistono più dal 1/1/2011 mentre la sola gestione può essere protratta, secondo la legge regionale, fino al massimo al 12/4/2011.


Alla luce di tutto quello che abbiamo detto perché non è stato possibile, una volta approvato il bilancio,  trasferire delle somme a titolo di acconto alla Dedalo, anche per evitare quello che sta accadendo in questi giorni, ovvero la chiusura della discarica, rinviando il saldo al momento in cui la Dedalo farà il piano industriale e si definirà il costo del servizio effettivo?


Ci avete risposto che sulla base del vecchio contratto e dei contenziosi in atto non potevate trasferire le somme alla Dedalo, ma a precisa domanda sulle motivazioni giuridiche e su un parere scritto nulla è stato fatto.


Ciò che invece esiste è il comportamento tenuto dall’allora Commissione Straordinaria dove per “salvaguardare gli interessi dell’Ente” ed a seguito del parere dell’avv.Cittadino in merito alla questione della competenza della riscossione della TARSU 2005, stante la mancanza di un’espressa autorizzazione da parte della Dedalo Ambiente Spa , si decise di riscuotere la TARSU in norme e per conto della Dedalo.


Ed ancora l’Avv. Rubino con un parere pro veritate “in ordine alla opportunità che il Comune di Campobello di Licata adotti l’atto di variazione delle tariffe TARSU ed il relativo Regolamento” rilasciato in data 12/5/2009, scrisse che “il Comune di Campobello di Licata, sino a quando la TIA non entrerà a regime in tutti i comuni dell’ATO AG3, sia titolato a procedere alla riscossione della TARSU versando alla Dedalo Ambiente (ove non sussistano i presupposti per una compensazione) le somme riscosse a tale titolo per il pagamento del costo del esercizio di igiene ambientale erogato dalla medesima società d’ambito del Comune di Campobello di Licata. Ed ciò quanto meno sino a quando la società Dedalo Ambiente s.p.a. non avrà posto il Comune di Campobello di Licata, e gli alti comuni dell’ambito territoriale ottimale AG3, nelle condizioni di approvare il piano tariffario della TIA ed il relativo pagamento, comunicando ai singoli Comuni gli atti e/o la documentazione da cui risultino chiaramente individuati i costi di gestione del servizio di igiene ambientale espletato, in modo da permettere a ciascuno di siffatti Enti Locali di conseguire l’integrale copertura di costi di gestione del servizio in questione”. Ed ancora “Conseguentemente il Comune di Campobello potrà versare ovvero opporre in compensazione nei confronti della Dedalo Ambiente s.p.a. le somme riscosse a titolo di TARSU per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 nonché quelle che il medesimo Comune riscuoterà via via negli anni successivi a seguito della variazione della tariffa TARSU, e ciò laddove gli importi complessivamente riscossi dal Comune a tale titolo non siano in grado di coprire i costi effettivamente sostenuti dalla Dedalo Ambiente per il servizio di igiene ambientale erogato in favore del Comune e ciò sino a quando non sarà completamente attuato il passaggio dalla TARSU alla TIA attraverso la graduale, integrale, copertura dei costi del servizio in questione”.


Dunque in vigenza del contratto di servizi approvato dalla Giunta Municipale e dei contenziosi sul pagamento del servizio ben due pareri degli avv.ti Cittadino e Rubino hanno manifestato la possibilità della riscossione della TARSU, che doveva essere di competenza della Dedalo, in nome e per conto della Dedalo e la possibilità di trasferire tali somme alla Dedalo, o utilizzarle in compensazione con i debiti della Dedalo per in conferimenti nella discarica di Campobello, in attesa della definizione del costo del servizio e dunque per le stesse motivazioni il Comune poteva e può trasferire somme a titolo di acconto alla Dedalo, a prescindere della nuova convenzione oggetto del presente Consiglio comunale.


La bozza di convenzione proposta presenta molti elementi positivi ma trascura nel preambolo i contenuti della legge regionale 9/2010 e l’O.P.C.M. n.3887/2010.


La convenzione, inoltre, non prevede una durata ed è troppo debole nella parte relativa ai servizi di base ordinari. Nella sostanza se si vuole realmente affrontare il problema alla radice è necessario scrivere che è da considerarsi servizio pubblico essenziale e costituisce attività di pubblico interesse il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabiliti dalla norma e non solo un obiettivo generale.


Un aspetto che non ci convince della convenzione è il fatto che i punti più importanti sono sospesi, nelle more dei chiarimenti sulle osservazioni fatte dalla Dedalo che ha detto che “non può adottare formule e convenzioni diverse all’interno dello stesso Ambito”. Nella nota la Dedalo afferma che “più logico sarebbe che il comune di Campobello di Licata, in questa fase, si adegui agli altri ricercando, in parallelo o collegialmente, la formula, legittimamente riconosciuta e condivisa da tutti, che non determini danni ed anomalie di alcuna natura”. I punti che si applicherebbero con la stipula della convenzione hanno minore importanza e riguardano i servizi accessori, le forme di gestione, gli obiettivi e risultati, il carattere del servizio, i rapporti con l’utenza, il capitolo imposte, tributi e tasse, gli interventi di protezione civile, tutti argomenti che si riscontrano, nella sostanza, nel contratto di servizio vigente e risalente al 2005.


Tra le osservazioni vi è quella per cui la Dedalo chiede di precisare chi deve gestire la discarica in regime di post-mortem. Sul punto è opportuno evidenziare che ai sensi dell’art.2 lett.o del D.lgs.36/2003 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) il gestore, e nel caso specifico la Dedalo, è il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa ed anche se tale soggetto può variare è pacifico che al momento il gestore è la Dedalo e dunque è la Dedalo che deve gestire la fase post-operativa.


Inoltre, segnaliamo che qualora approvassimo la convenzione avremmo un contratto di servizio approvato dalla Giunta Municipale che, ancorché soggetto a contenzioso, comunque, risulterebbe vigente ed una Convenzione approvata dal Consiglio Comunale ovvero due tipologie contrattuali approvate da due organi diversi. Sarebbe stato più utile che la Giunta, organo che ha approvato il contratto di servizi, intervenisse sul contratto di servizio esistente emanando, alla luce dei pareri degli avv.ti Cittadino e Rubino, una direttiva per iniziare a trasferire, salvo compensazioni, la TARSU incassata e somme a titolo di acconto sul servizio di igiene urbana, che comunque in un modo o un altro deve essere pagato, seppur per un costo tutta da determinare.


Per questo ripetiamo nuovamente che stiamo perdendo tempo in quanto una volta approvato il bilancio ed una volta definita una direttiva della Giunta, che poteva precedere l’approvazione del bilancio, si era nelle condizioni di trasferire fin da subito le somme alla Dedalo che deciderà come utilizzarli per il ripiano dei debiti, da quelli del personale a quelli tributari, da quelli verso Catanzaro a quelli verso il Comune di Campobello, tenendo conto naturalmente del fatto che pende un rischio di chiusura della discarica e quindi un problema di tutela della salute pubblica che va garantito.


Per ultimo segnaliamo che:


-          la Dedalo non ha dato seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata più di un mese fa gruppo consiliare del PD, fatto gravissimo per una società sostanzialmente pubblica ancorché costituita sotto forma di S.p.A.;


-          la Dedalo ancora non ha ancora trasmesso il nuovo piano industriale nonostante l’impegno a consegnarlo con lettera dell’1/6/2010, prot.7894, entro il 20 giugno u.s. A tal proposito è utile ricordare la lettera del 15/10/2010 prot.361 dell’Ufficio del Commissario delegato. Nella lettera il Commissario ha manifestato una diversa di vedute rispetto al calcolo del costo del servizio proposto dal Comune di Campobello sulla popolazione effettiva in luogo di quella stabilita in occasione della costituzione della Dedalo; Il Commissario ha dichiarato che la “determinazione del costo complessivo del servizio viene fatta in sede di redazione ed approvazione del Piano d’Ambito”, che “stabilito il costo complessivo del servizio, il Piano individua i criteri di ripartizione della spesa tra i Comuni Soci e tra questi ed i cittadini/utenti” e che “in maniera abbastanza inusuale la Società d’Ambito ha stabilito di ripartire il costo unitario del servizio valutandolo “euro per abitante” anziché, come di norme avviene “euro per tonnellata di rifiuto gestito””. Il Commissario nella sua nota stabilisce che “il costo complessivo del servizio è, quindi, fisso ed invariabile, ed è pari a quello stabilito in sede di redazione ed approvazione del Piano d’Ambito (2002), a meno che nel frattempo non intervengano revisioni ed aggiornamenti dello stesso Piano”, che “nel frattempo è legittimo soltanto un aggiornamento del costo in funzione delle aliquote ISTAT” e “di conseguenza, per il tempo di vigenza del Piano d’Ambito, i Comuni dovranno pagare sempre la stessa quota, aggiornata secondo gli indici Istat, ripartendola ai cittadini con i criteri stabiliti nel Piano d’Ambito”. Per la cronaca il Comune di Campobello non ha mai approvato tale Piano di Ambito, solamente nel contratto di servizio stipulato nel 2005 c’è solo una presa d’atto del Piano;


-          anche quest’anno la Dedalo non si è dotato di un bilancio di previsione e neanche sta tenendo conto delle disposizioni approvate nell’assemblea dei soci del 6 maggio u.s. ovvero la “redazione di un Piano d’Ambito con la previsione di costi ridotta del 10% rispetto a quella preventivata per l’anno 2010”;


-          la Dedalo ha inviato una nota lo scorso 9 novembre, prot.3313/ATO, in cui ha comunicato che al costo per abitante pari a 143,53 oltre IVA è necessario aggiungere la rivalutazione Istat stimata per l’anno 2010 nella misura pari all’1,5%, ovvero un ulteriore importo di 27 mila euro, da aggiungere all’importo comunicato per l’anno 2010 pari ad € 1.792.603,58, nonostante con lettera prot.975/ATO del 30/3/2010 la stessa Dedalo aveva comunicato che a “seguito refuso di stampa, con la presente si corregge nostra precedente nota prot. N.553/ATO del 22/02/2010, indicando il costo per abitante in € 143,53, IVA esclusa, anziché in € 150,44” e che “il suddetto importo comprende il costo del servizio rivalutato Istat e i maggiori oneri per il conferimento presso la discarica di Siculiana”. Dunque, già con semplice lettera la Dedalo aveva comunicato un costo complessivo nell’Ambito di € 19.561.045,25 oltre iva, poi è stato rettificato in € 18.386.767,12 ed oggi si porta ad € 18.662.568,63 oltre IVA.


Campobello di Licata, 16/11/2010


Firmato

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