sabato 8 agosto 2009

A proposito dell'ordine del giorno negato

Pubblico la lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio, ai capigruppo e per conoscenza al Sindaco sull'ordine del giorno negata nella seduta dello scorso 6 agosto.

In riferimento alla seduta del consiglio comunale di ieri sera, dove non è stato consentito ai consiglieri comunali Sferrazza e Picone la trattazione dell’ordine del giorno sulle manifestazioni estive, volevamo comunicare agli organi in indirizzo (Presidente del Consiglio, Capigruppo e Sindaco) che è stato leso un diritto sancito e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Nello specifico si ricorda che ai sensi del punto 3) dell’articolo 11 dello statuto “l’attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l’adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell’attività dell’ente”, mentre il comma 1° dell’articolo 14 stabilisce che “ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni” e secondo il comma 4° dello stesso articolo “l’ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l’azione della giunta o del consiglio stesso”.

Inoltre, si rammenta che ai sensi del comma 4° dell’articolo 23 che il parere degli uffici “non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa”.

Infine, il comma 1° dell’articolo 50 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce che “durante la seduta, o prima che inizi, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, anche su argomenti non in discussione” e che ai sensi del comma 3 “il Presidente del Consiglio può dichiarare di accettare l’ordine del giorno come raccomandazione ma, se il proponente insiste si procede in conformità ai commi successivi” che prevedono l’illustrazione dell’ordine del giorno e la votazione, dopo eventuali emendamenti.

La parte dispositiva dell’ordine del giorno era in linea con quanto sancito dallo Statuto e dal Regolamento ed infatti si auspicava (e quindi non un atto di impegno ma un semplice atto di indirizzo, nelle prerogative del consigliere comunale) che l’Amministrazione Comunale ed i funzionari competenti al ramo valorizzassero e finanziassero le manifestazioni, ritenute valide, presentate e promosse dalle associazioni locali ed inoltre finanziassero in prevalenza, per l’estate 2009 campobellese, iniziative presentate dalle associazioni che hanno sede nel territorio di Campobello o che comunque valorizzino risorse umane locali.

Si ribadisce quindi che a parere dei sottoscritti è stato violato sia lo Statuto Comunale che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed auspicano che l’episodio non accada più e soprattutto invita il Presidente del Consiglio Comunale a non farsi influenzare nella propria azione dalla volontà del Sindaco, tenendo ben distinti i ruoli dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale.

A tal fine forse è opportuno ricordale alcune pronunce del Consiglio di Stato sul ruolo che deve avere il Presidente del Consiglio. La sentenza del 25/11/1999, n.1983 sancisce che “a differenza della Giunta, il Consiglio comunale è l'organo rappresentativo del comune, nel quale sono presenti maggioranza e minoranza e nel cui seno si deve equilibrare l'esercizio di due distinti diritti, della maggioranza, all'attuazione dell'indirizzo politico sancito dal corpo elettorale e della minoranza, a rappresentare e svolgere la propria opposizione, vicenda, questa, ove si deve garantire la corretta dialettica tra tali parti e per la quale occorre un sistema di regole a tutela delle funzioni istituzionali dell'organo stesso, indipendentemente dalle decisioni da assumere in concreto di volta in volta; pertanto, la funzione del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non è solo neutrale, ma non può restar soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, indipendentemente dalla circostanza che il presidente sia eletto dall'assemblea, dovendo costui sempre operare in modo imparziale a garanzia di tutto il Consiglio e non della sola parte che l'ha designato”. Ed ancora la sentenza del 6/6/2002, n.3187 sancisce che “la funzione del presidente del Consiglio comunale non è strumentale all'attuazione di un determinato indirizzo politico, ma al corretto funzionamento dell'istituzione in quanto tale”. Essa è, quindi, neutrale. Né il contenuto della funzione muta per il fatto che il presidente sia eletto dall’assemblea, dovendo egli sempre operare in un ambito estraneo alla politica di parte. Tali concetti sono stati ribaditi anche nella sentenza del 12/12/2003, n.1042 depositata il 3/3/2004.

Ricordiamo a tal uopo che nella precedente consiliatura la Giunta Municipale nell’approvare la nuova bozza di statuto comunale con delibera di giunta n.67 del 5/8/2002 aveva previsto al comma 4 dell’art.16 che “trascorsi trenta mesi dal giorno del suo insediamento, Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio possono essere sottoposti a verifica del consenso politico. La verifica del consenso politico porta alla sostituzione del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali gli nega la fiducia con voto palese”. Alcuni consiglieri comunali (Salvatore Scibetta, Angelo Intorre, Giovanni Picone, Leonardo Corso, Vito Terrana, Calogero Lo Leggio, Calogero Burgio, Giovanni D’Angelo) si opposero a tale previsione e riuscirono ad approvare l’abrogazione del comma 4 dell’art.16, motivandolo con i concetti prima enunciati.

Gli stessi concetti devono essere tenuti in considerazione nella prossima conferenza dei capigruppo quando discuteremo della possibilità che il vicepresidente del Consiglio Comunale possa assumere la carica di capogruppo consiliare, ancorché non disciplinata ne dallo statuto ne dal regolamento per il funzionamento del consigli comunale, ovvero se una carica che per definizione deve essere “neutrale” possa rivestire anche la carica di un organo politico, e quindi di parte, quale quella di capogruppo consiliare del PDL.

Cordiali saluti.

Campobello di Licata, 7/8/2009

I consiglieri comunali Giuseppe Sferrazza e Giovanni Picone

Nessun commento: