martedì 4 ottobre 2011

Ancora a proposito delle violazioni preventive sul patto di stabilità



Mentre ascolto il gruppo musicale dei “La Crus” leggo alcune pronunce della Corte dei Conti in merito alle violazioni, in sede di approvazione dei bilanci di previsioni, del patto di stabilità per i Comuni.
Dalla lettura di diverse pronunce è emerso che l’art.1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.
Scopo di tale controllo è quello di fare emergere le anomalie e disfunzioni in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio o sul rispetto degli obblighi imposti a garanzia degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto la gravità della irregolarità va fondamentalmente riferita alla verifica sia della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno e all’osservanza del vincolo all’indebitamento ex art. 119 cost., nonché dei limiti posti alle spese per il personale ed in generale a comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria dell’ente.
Nel caso specifico la Corte esamina i questionari che i Revisori devono inviare entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e se emergono alcune criticità come ad esempio “il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2011 e 2012 nonché “un incremento della spesa per il personale tale da incidere sul rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, la Corte provvede a convocare l’Ente per una pronuncia.
Durante l’adunanza tali criticità possono essere superate oppure no.
In quest’ultimo caso la Corte di si limita a dire, nell’ambito del suo potere di controllo e solo in quell’ambito, che il Comune “non ha dimostrato il rispetto, in sede previsionale, del patto di stabilità per gli anni 2011 e 2012, oppure “accerta che l’impostazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 non consente di rispettare il limite della spesa per il personale fissato dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, oppure ancora che “non può ritenersi sufficiente, al fine di un miglioramento del saldo finanziario, l’annunciata variazione di bilancio che costituisce ulteriore conferma della presenza delle criticità sopra specificate”,  comunicando la pronuncia al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Collegio dei revisori del Comune.
Succede anche come abbiamo detto che le criticità vengono superate in quanto chi partecipa all’adunanza comunica che sono in corso provvedimenti ed “il Consiglio è stato convocato il 30 novembre per l’adozione della delibera di assestamento di bilancio per il 2010 che conterrà il  provvedimento di riduzione degli stanziamenti di spesa per il personale tali da far sì che risulti rispettato il limite previsto dall’art.1, comma 557, della legge n.296 del 2006. In questo caso la Sezionenel prendere atto degli elementi di giudizio forniti dall’amministrazione in merito ai diversi aspetti oggetto di esame, ritiene superate le criticità motivo di deferimento” e delibera di “non dar luogo a specifica pronuncia, allo stato degli atti”.
Dunque la Corte dei Conti nel caso di approvazione del bilancio di previsione con sforamento del patto di stabilità si limita ad esercitare il suo potere di controllo e ad evidenziare le criticità presenti, visto che la funzione giudiziale in questo caso non gli compete.
Per intenderci, a mio giudizio, la Corte non può entrare nel merito di violazioni di norme regolamentari, come nel caso dell’approvazione del bilancio di previsione del Comune di Campobello di Licata, poiché tale competenza è di un altro organo e nel caso specifico la competenza è del TAR che si pronuncia per l’annullamento dell’atto solo si vi è un ricorrente altrimenti l’atto continua a produrre i suoi effetti.
Il Comune potrebbe percorrere un’altra strada, che ha già percorso in altre occasioni, ovvero quella del parere e nel caso specifico sull’applicabilità di un bilancio in violazione del patto di stabilità, approvato con i pareri contrari di alcuni funzionari ed in parte del Collegio dei Revisori.
Tuttavia si osserva che “l'elaborazione giurisprudenziale della Corte ha ripetutamente sottolineato che la nuova funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti ‘materie di contabilità pubblica’ ma deve anche riguardare ‘tematiche di portata ed interesse generali’, non potendo esplicarsi in ordine a ‘singoli fatti gestionali’ di pertinenza di questa o quella Amministrazione (v., ex plurimis, delibera della Sezione Centrale delle Autonomie del 27.4.2004; delibera n.1/2004 delle Sezioni Riunite per la Sicilia)”.
Dunque potrebbe chiedere in via generale come si ci comporta quando si ha un bilancio che preventivamente sfora il patto di stabilità ed abbiamo visto che ci sono le cosiddette pronunce ma non può chiedere consigli su “singoli fatti gestionali” in “ordine al quale, per costante giurisprudenza, è precluso un pronunciamento della Corte”.
Stabilisce la Corte, infatti, che “sono da ritenersi inammissibili, inoltre, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell’Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell’amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell’interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità”.
In definitiva mi convinco sempre di più che al Sindaco non gli rimane altro che applicare il bilancio, una volta che viene pubblicato e sono decorsi i canoni 10 giorni, salvo poi o ricorrere al TAR oppure aspettare una pronuncia della Corte dei Conti, ma nel frattempo statene sicuri che i due gruppi del PD e MPA-Libertà Autonomia avranno già chiesto la convocazione del Consiglio comunale per le variazioni al bilancio, come avevamo già promesso, e rientrare nei limiti imposti dal patto di stabilità.

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