Mentre ascolto il gruppo musicale dei “La Crus ” leggo alcune pronunce
della Corte dei Conti in merito alle violazioni, in sede di approvazione dei
bilanci di previsioni, del patto di stabilità per i Comuni.
Dalla lettura di diverse pronunce è emerso che l’art.1,
commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza
pubblica, l’obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di
trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione
dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo,
formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.
Scopo di tale controllo è quello di fare emergere
le anomalie e disfunzioni in grado di incidere negativamente sugli equilibri di
bilancio o sul rispetto degli obblighi imposti a garanzia degli obiettivi
generali di finanza pubblica. Pertanto la gravità della irregolarità va
fondamentalmente riferita alla verifica sia della salvaguardia degli equilibri
di bilancio, sia del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità
interno e all’osservanza del vincolo all’indebitamento ex art. 119 cost.,
nonché dei limiti posti alle spese per il personale ed in generale a
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria dell’ente.
Nel caso specifico la Corte esamina i questionari
che i Revisori devono inviare entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di
previsione e se emergono alcune criticità come ad esempio “il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per
gli anni 2011 e 2012” nonché “un incremento della spesa per il
personale tale da incidere sul rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, comma
557, della legge n. 296 del 2006” , la
Corte provvede a convocare l’Ente per una pronuncia.
Durante l’adunanza tali criticità possono essere
superate oppure no.
In quest’ultimo caso la Corte di si limita a dire,
nell’ambito del suo potere di controllo e solo in quell’ambito, che il Comune “non ha dimostrato il rispetto, in sede
previsionale, del patto di stabilità per gli anni 2011 e 2012” , oppure “accerta che l’impostazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2010 non consente di rispettare il
limite della spesa per il personale fissato dall’art. 1, comma 557, della legge
n. 296 del 2006” , oppure ancora che “non può ritenersi
sufficiente, al fine di un miglioramento del saldo finanziario, l’annunciata
variazione di bilancio che costituisce ulteriore conferma della presenza delle
criticità sopra specificate”, comunicando la pronuncia al Presidente del
Consiglio comunale, al Sindaco ed al Collegio dei revisori del Comune.
Succede anche come abbiamo detto che le criticità
vengono superate in quanto chi partecipa all’adunanza comunica che sono in
corso provvedimenti ed “il Consiglio è
stato convocato il 30 novembre per l’adozione della delibera di assestamento di
bilancio per il 2010” che conterrà il “provvedimento di riduzione degli
stanziamenti di spesa per il personale tali da far sì che risulti rispettato il
limite previsto dall’art.1, comma 557, della legge n.296 del 2006” . In questo caso la Sezione “nel
prendere atto degli elementi di giudizio forniti dall’amministrazione in merito
ai diversi aspetti oggetto di esame, ritiene superate le criticità motivo di
deferimento” e delibera di “non dar
luogo a specifica pronuncia, allo stato degli atti”.
Dunque la
Corte dei Conti nel caso di approvazione del bilancio di
previsione con sforamento del patto di stabilità si limita ad esercitare il suo
potere di controllo e ad evidenziare le criticità presenti, visto che la
funzione giudiziale in questo caso non gli compete.
Per intenderci, a mio giudizio, la Corte non può entrare nel
merito di violazioni di norme regolamentari, come nel caso dell’approvazione
del bilancio di previsione del Comune di Campobello di Licata, poiché tale
competenza è di un altro organo e nel caso specifico la competenza è del TAR
che si pronuncia per l’annullamento dell’atto solo si vi è un ricorrente
altrimenti l’atto continua a produrre i suoi effetti.
Il Comune potrebbe percorrere un’altra strada, che
ha già percorso in altre occasioni, ovvero quella del parere e nel caso
specifico sull’applicabilità di un bilancio in violazione del patto di
stabilità, approvato con i pareri contrari di alcuni funzionari ed in parte del
Collegio dei Revisori.
Tuttavia si osserva che “l'elaborazione giurisprudenziale della Corte ha ripetutamente
sottolineato che la nuova funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti
dall'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, non solo deve essere svolta
con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti ‘materie di contabilità
pubblica’ ma deve anche riguardare ‘tematiche di portata ed interesse
generali’, non potendo esplicarsi in ordine a ‘singoli fatti gestionali’ di
pertinenza di questa o quella Amministrazione (v., ex plurimis, delibera della
Sezione Centrale delle Autonomie del 27.4.2004; delibera n.1/2004 delle Sezioni
Riunite per la Sicilia )”.
Dunque potrebbe chiedere in via generale come si ci
comporta quando si ha un bilancio che preventivamente sfora il patto di
stabilità ed abbiamo visto che ci sono le cosiddette pronunce ma non può
chiedere consigli su “singoli fatti
gestionali” in “ordine al quale, per
costante giurisprudenza, è precluso un pronunciamento della Corte”.
Stabilisce la Corte , infatti, che “sono da ritenersi inammissibili, inoltre, richieste di pareri in
materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti
gestionali specifici che determinerebbero un’ingerenza della Corte dei conti
nella concreta attività gestionale dell’Ente, con un coinvolgimento della
magistratura contabile nell’amministrazione attiva certamente incompatibile con
le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua
fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell’interesse
delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio
dello Stato-comunità”.
In definitiva mi convinco sempre di più che al
Sindaco non gli rimane altro che applicare il bilancio, una volta che viene
pubblicato e sono decorsi i canoni 10 giorni, salvo poi o ricorrere al TAR
oppure aspettare una pronuncia della Corte dei Conti, ma nel frattempo statene
sicuri che i due gruppi del PD e MPA-Libertà Autonomia avranno già chiesto la convocazione
del Consiglio comunale per le variazioni al bilancio, come avevamo già
promesso, e rientrare nei limiti imposti dal patto di stabilità.
Nessun commento:
Posta un commento