Avevo scritto che una certa giurisprudenza considerava validi anche i voti attribuiti al Sindaco e non solo alle liste.
Sul punto pochissimi giorni fa è stata emessa la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n.468/2011 del 30/6/2011 in merito ad un ricorso, già discusso in 1° grado al TAR, di un cittadino, candidato alla carica di consigliere comunale del Comune di Bronte nella tornata elettorale del 30 e 31 maggio 2010, nella lista "MPA - Alleati per il sud" e primo dei non eletti, contro il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale, relativo alla proclamazione dei consiglieri eletti, nella parte in cui aveva attribuito un seggio alla lista n.6 P.D., anzichè alla lista M.P.A., in quanto aveva superato lo sbarramento del 5% dei voti validi calcolati sui voti di lista e non anche quelli attribuiti al Sindaco.
Il CGA ha ribadito che ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l'inciso 5% dei voti validi espressi, contenuto nell'art.4, comma 3-bis, della l.r. n.35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espresso per le liste e non anche dalla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci.
Si chiude, dunque, a mio parere la questione della lista "Prima di tutto" che a questo punto secondo la recente giurisprudenza ha superato lo sbarramento del 5% ed ha avuto attribuito un consigliere comunale.
Scarica sentenza del CGA (link)
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