domenica 28 dicembre 2008

La quasi riforma elettorale degli Enti Locali



Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Regione Sicilia dello scorso 24 dicembre (link) entrano definitivamente in vigore alcune modifiche alla legge elettorale, alla composizione delle giunte ed allo status degli amministratori locali, di cui alla legge regionale n.22 del 16/12/2008.

La prima riforma riguarda la composizione delle giunte comunali e provinciali. Nello specifico gli assessori non devono essere superiori al 20% dei componenti dell’organo elettivo. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere comunque superiore a 4.

Nel concreto questa modifica comporta che nel Comune di Campobello di Licata non potranno esserci più di quattro assessori, ovvero il 20% dei componenti del consiglio comunale pari a 20.

In un sol colpo gli assessori passeranno da 7 a 4 con evidenti ricadute sul piano elettorale locale e con il ridimensionamento di alcuni personaggi che abbandoneranno l’idea delle liste “fai da te” per la conquista di un posto al sole.

Con tale modifica la palla passa alla politica poiché saranno solo i partiti o le liste civiche di una certa consistenza a poter garantire un posto di assessore.

Più complessivamente in provincia di Agrigento tale modifica comporterà la perdita di 68 amministratori (da 250 a 182 amministratori). Infatti, prima della riforma gli assessori non potevano superare 1/3 dei componenti del consiglio comunale. Le modiche hanno penalizzato i Comuni più grandi con la perdita di 4 assessori ad Agrigento, Licata, Favara, Canicattì e Sciacca.

Le modifiche entreranno in vigore al rinnovo delle assemblee, per scadenza naturale o anticipata.

La legge interviene anche sul regime delle aspettative, modificando l’articolo 18 della legge regionale 30/00. Nello specifico è previsto, limitandoci all’aspetto prettamente locale, che i Sindaci, i Presidenti dei consigli comunali, nonché i membri delle giunte dei comuni, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato. L’indennità di funzione loro spettante è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.

I consiglieri comunali invece assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

Il vicepresidente del consiglio comunale perde l’indennità di funzione.

I consiglieri comunali non possono più optare tra indennità di funzione o gettone di presenza, ma solo per quest’ultima ipotesi. A costoro spetta un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari al 30% dell’indennità massima prevista per il sindaco.

Le indennità e i gettoni di presenza possono essere solamente diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio.

Un’altra novità riguarda le forme associative dei comuni. Nello specifico ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa, oltre a quella relativa alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Con la legge si introduce una soglia di sbarramento del 5% nelle elezioni comunali e provinciali. Nello specifico non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.

Ciò comporterà conseguenze anche nel nostro Comune, anche se per la verità il 5% equivale secondo le ultime elezioni comunali del 2002 a 361 voti (7.219 voti validi). In quella competizione ad esempio non raggiunsero il 5% le liste di Alleanza Nazionale con l’1,7% ed i Comunisti Italiani con l’1,5%. Secondo i dati delle elezioni per la Camera dei Deputati del 2008 il 5% equivale a 273 voti (5.460 voti validi).

Altra novità riguarda l’obbligo per le amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispetto sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.

Infine il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle società, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità. Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70% ed al 40% delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia. Inoltre al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente della provincia.

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